Medicina del Lavoro

L’attività di Sorveglianza Sanitaria deve essere considerata come misura di prevenzione all’interno di un’organizzazione, ed il suo programma, parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi. Responsabile della Sorveglianza Sanitaria è la figura del Medico Competente che, secondo i criteri del D.Lgs. 81/08, collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, ed all’individuazione di adeguate misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori.

Il Medico Competente inoltre, ha la primaria responsabilità della verifica dell’ idoneità alla mansione dei lavoratori tramite visite mediche integrate con tutti gli accertamenti necessari, in combinazione con periodici sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

Da questa premessa E-Work SRL si occupa delle aziende con servizi mirati alla corretta gestione ed applicazione della Sorveglianza Sanitaria aziendale quali:

Il Medico Competente è colui che avendone titolo e requisiti professionali (definiti dall’art.38 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.), collabora col datore di lavoro nella valutazione dei rischi aziendali ed esegue  la sorveglianza sanitaria dei lavoratori a seguito della stesura di un protocollo sanitario relativo a tutte le mansioni presenti in azienda soggette a rischi.

La definizione dei protocolli sanitari costituisce uno dei momenti fondamentali dell’attività del Medico Competente ed i protocolli stessi rappresentano uno strumento essenziale per il raggiungimento dello scopo primario della sorveglianza sanitaria: prevenire le malattie causate dall’esposizione ai rischi lavorativi ed impedire che eventuali malattie preesistenti si aggravino in conseguenza di tale esposizione; i piani sanitari costituiscono il risultato finale di un processo valutativo molto complesso che richiede non solo conoscenze mediche, o comunque di Medicina del Lavoro, ma anche conoscenze tecniche relative allo specifico settore lavorativo, ai fattori di rischio tipici ed agli ambienti di lavoro. Il Medico Competente ha l’obbligo di definire i protocolli sanitari ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

VISITE MEDICHE PREVENTIVE, PERIODICHE, SU RICHIESTA DEL LAVORATORE, PER CAMBIO MANSIONE, PER CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO, PRECEDENTE LA RIPRESA DEL LAVORO PER ASSENZE SUPERIORI A 60 GIORNI CONTINUATIVI:

La visita medica comprende esami clinici e biologici e indagini diagnostiche ritenuti necessari dal Medico Competente per determinare l’impatto dei rischi presenti sul lavoro. La periodicità viene stabilita dal Medico stesso, in funzione delle mansioni e dei rischi che sono stati individuati nel DVR. Il Testo Unico, inoltre, prevede alcuni rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è obbligatoria:

  • movimentazione manuale dei carichi
  • videoterminali > 20/h settimana
  • rumore > 85 dBa
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni ottiche artificiali
  • chimico
  • agenti cancerogeni e mutageni
  • amianto
  • agenti biologici (C.Tetani)
  • Oltre alle visite periodiche vengono individuate anche altre tipologie di visita (comma 2 art. 41 D.Lgs 81/08):
  • visita medica preventiva per valutare l’idoneità del lavoratore alla mansione che gli viene assegnata;
  • visita medica su richiesta del lavoratore;
  • visita medica in occasione del cambio della mansione;
  • visita medica successiva alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute per più di 60 giorni consecutivi.

E-Work Srl mette a disposizione delle aziende un pool di Medici specialisti in grado di eseguire tutti gli accertamenti sanitari presso le loro sedi, inclusa la gestione degli esami ematochimici, strumentali e di laboratorio (prelievi, test antidroga, ECG, spirometria, audiometria ecc..) in azienda o presso l’ambulatorio medico (avvalendosi della collaborazione di personale paramedico).

Il D.Lgs 81/08 e s.m.i, prevede espressamente all’art. 41, comma 4, l’obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata “alla verifica dell’ assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”.

L’obbligo non vige indistintamente per tutti i lavoratori ma solo, come recita la norma, “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento”, cioè dalle norme specifiche in vigore attualmente o che saranno successivamente emanate.

Sopralluogo: Come previsto dall’art. 25 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Medico Competente effettuerà almeno una volta l’anno, il sopralluogo degli ambienti di lavoro per valutarne le condizioni e visionare tutta la documentazione relativa alle valutazioni dei rischi e degli attestati dei corsi di formazione obbligatori.

A COSA SERVE LA RIUNIONE PERIODICA

La Riunione Periodica prevista all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i, ha la funzione di monitorare costantemente i comportamenti dei lavoratori per prevenire i rischi di infortuni e malattie professionali, ed individuare le azioni che conducono ad un miglioramento complessivo della sicurezza aziendale.

COME SI SVOLGE LA RIUNIONE PERIODICA

Il Datore di Lavoro indice la riunione periodica obbligatoria per le unità produttive con più di 15 lavoratori. Nella riunione periodica vengono riesaminati il Documento di Valutazione dei Rischi, l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali ed i risultati collettivi della Sorveglianza Sanitaria, considerando le variazioni di esposizione al rischio a cui sono stati sottoposti i lavoratori nel periodo esaminato o quelle che potranno esserci nell’immediato futuro.

Durante la riunione periodica vengono programmati tutti gli interventi necessari a ridurre il rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori, derivante da eventuali nuove condizioni di lavoro o dall’introduzione di nuove attrezzature da lavoro e tecnologie da utilizzare. Viene quindi operata una revisione di tutti i rischi e tutti i dispositivi di protezione collettivi e individuali presenti e definito se necessario adottarne di nuovi.

Della riunione periodica deve essere redatto un verbale, firmato da tutti i partecipanti e messo loro a disposizione per la consultazione.

OGNI QUANTO SI DEVE EFFETTUARE LA RIUNIONE PERIODICA?

L’Art.35 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, stabilisce che la riunione periodica è obbligatoria per le unità produttive che occupano più di 15 lavoratori e che deve essere indetta almeno una volta all’anno, ma vista la sua efficacia nella gestione dei rischi aziendali, può essere indetta anche più volte nell’arco di un anno e comunque ogni qualvolta esistano significativi cambiamenti strutturali, organizzativi, tecnologici che possano esporre i lavoratori a nuovi rischi. Per lo stesso motivo le unità  produttive con meno di 15 lavoratori anche se non sono obbligate a farlo, possono indire una riunione periodica; in genere è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza che la richiede al Datore di Lavoro, se lo ritiene necessario.

E-WORK Srl è presente accanto ai propri clienti anche in caso di verifiche ispettive da parte degli organi di vigilanza assistendoli nel disbrigo delle pratiche. Attraverso il massimo supporto tecnico e partecipando attivamente ad eventuali incontri, si accompagna il cliente verso la risoluzione ottimale dell’eventuale contenzioso.

COS’È E COSA FA L’ORGANO DI VIGILANZA?

L’organo di vigilanza sovraintende alla corretta applicazione delle norme inerenti la salute e sicurezza sul lavoro ed è stabilito e regolamentato dall’art. 13 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il quale afferma che, in materia di salute e sicurezza, il ruolo di vigilanza è demandato all’Azienda Sanitaria Locale competente in quel territorio. L’attività ispettiva delle ATS si attua attraverso la mobilitazione di diverse strutture preposte, i quali mobilitano, a loro volta, le rispettive Unità Operative sul territorio.

E-Work Srl partecipa  attivamente alla valutazione dei  rischi, strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.  In tale contesto si potrà confermare le misure di sicurezza già in atto o apportare delle modifiche al fine di migliorarle in relazione alle innovazioni di carattere tecnico e/o organizzativo introdotte in materia di sicurezza.

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza assume un’importanza fondamentale tra le misure generali di tutela costituendo il presupposto dell’intero sistema di prevenzione.

Il datore di lavoro deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi dei lavoratori esposti a rischi particolari.

Attraverso la valutazione del rischio si possono delineare gli interventi necessari per eliminare o/e ridurre al minimo il possibile potenziale di danno (prevenzione attiva e passiva e protezione dei lavoratori).

Come previsto dall’art. 25 comma 1 lettera l) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Medico Competente effettuerà almeno una volta l’anno il sopralluogo degli ambienti di lavoro per valutarne le condizioni e visionare tutta la documentazione relativa alle valutazioni dei rischi e degli attestati dei corsi di formazione obbligatori.